Pubblichiamo un intervento dell’ Avv Federica Censi, Associata CLAAI Assimprese e nostra consulente legale, sulla “Riforma Cartabia”.
Tra le principali novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione, (ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” ecc.), la digitalizzazione diventa regola.
Infatti, come nel processo civile così anche nella mediazione si potrà partecipare con collegamento audiovisivo da remoto e, con la mediazione telematica, ciascun atto del procedimento dovrà essere formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale.
Tuttavia colui che sceglie di partecipare telematicamente alla mediazione deve adeguarsi alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, dalla formazione del verbale alla sottoscrizione, alla conservazione ed esibizione dei documenti informatici.
Infatti, anche il verbale conclusivo, costituito da un unico documento, nativo digitale, comprensivo del verbale e dell’eventuale accordo, dovrà essere firmato digitalmente dalle parti oltre che dagli avvocati e dal mediatore.
Considerando che dal 28 Febbraio 2023 è entrata in vigore la parte piu’ rilevante della Riforma Cartabia e che non tutti i cittadini sono in possesso dell’identità digitale (a Gennaio 2023, i cittadini in possesso sono solo 33 milioni mentre si prevede di arrivare al 70% nel 2026), ciò inevitabilmente apre la discussione sulla richiesta di partecipazione in videoconferenza come diritto della parte.
Infatti, ci si domanda se la previsione della firma digitale obbligatoria per tutte le parti non violi il diritto di una di queste alla trattazione telematica nel caso in cui l’altra non sia ancora in possesso della firma digitale.
Se l’obiettivo principale di questo istituto è la riduzione dell’ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento complementare semplice e veloce per risolvere le controversie in tempi molto brevi e con costi contenuti, ciò inevitabilmente apre la discussione sulla previsione normativa che consente un collegamento in videoconferenza solo se in possesso della firma digitale.
Si pensi alle mediazioni tra parti che risiedono in località molto distanti tra loro e l’assenza della firma digitale di una di queste potrebbe essere utilizzata come strategia per rendere difficoltoso o addirittura impossibile per una parte raggiungere fisicamente il luogo della mediazione cosi da compromettere la mediazione che si concluderebbe con un verbale negativo per mancata comparizione della parte.
E’ legittimo imporre l’obbligo della firma elettronica nella mediazione? Oppure il legislatore avrebbe potuto stabilire la partecipazione della parte in collegamento video insieme all’avvocato e stabilire l’obbligo dell’apposizione della firma digitale solo al proprio legale in virtù della procura alle liti sottoscritta dal cliente?
Si attendono risposte e fattive modifiche al fine di realizzare l’auspicata riduzione del ricorso alla Giustizia ordinaria e la risoluzione delle controversie in tempi brevi ed a costi accessibili a tutti.
Avv Federica Censi